Art. 1 – Denominazione
Si costituisce l’associazione senza scopo di lucro denominata “Vespa Club d’Italia” il cui statuto è composto dai seguenti articoli.
Art. 2 – Sede dell’associazione
Il Vespa Club d’Italia ha sede in Roma. E’ facoltà del consiglio direttivo istituire uno o più sedi operativa.
Art. 3 – Natura e scopo
Il Vespa Club d’Italia è un’associazione ispirata a principi di democrazia, autonoma, indipendente e apartitica senza scopi di lucro. In seno alla stessa è vietata qualsiasi discussione o manifestazione politica.
L’associazione ha come scopo la promozione dell’attività vespistica nelle sue molteplici forme, sportive, turistiche, culturali, ricreative e la conservazione del patrimonio vespistico.
Cura gli interessi generali dell’attività vespistica e del motociclismo in generale e si propone portavoce, nelle sedi appropriate, delle esigenze e della tutela sei propri associati e tesserati.
Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà aderire ad altre associazioni o enti aventi analoghe finalità.
Per lo svolgimento e l’utile realizzazione delle sue attività, l’associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle istituzionali in quanto strumentali alle stesse.
Art. 4 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 5 – Associati
Possono essere associati al Vespa Club d’Italia i club vespistici italiani regolarmente costituiti che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell’associazione e presentino nel loro statuto scopi analoghi a quelli del Vespa Club d’Italia.
I club che aderiscono all’associazione ne sostengono le attività tramite il versamento della quota associativa annuale e la partecipazione attiva alle stesse.
Ogni club vespistico associato ha piena autonomia culturale, patrimoniale e giuridica, deve essere dotato di uno statuto che non contenga disposizioni in contrasto con il presente ed è rappresentato, in seno al Vespa Club d’Italia, dal proprio legale rappresentante.
Per aderire all’associazione occorre presentare domanda scritta, indirizzata al consiglio direttivo. Con la domanda il richiedente si impegna a partecipare alla vita associativa, ad accettare le norme del presente statuto e dei regolamenti, nonché ad osservare le disposizioni emanate dal consiglio direttivo e le delibere dell’assemblea degli associati.
Il consiglio direttivo esamina la domanda previa istruttoria e:
a) Delibera in merito e provvede alla relativa trascrizione nel libro dei verbali del consiglio direttivo.
b) In caso di accettazione iscrive il club vespistico richiedente nel libro degli associati con effetto dalla data di delibera e comunica a quest’ultimo l’iscrizione.
c) L’eventuale diniego, motivato nell’interesse dell’associazione, viene trasmesso al richiedente con forme che ne assicurino la ricezione.
Art. 6 – Diritti e doveri degli associati
I diritti e doveri degli associati nei confronti dell’associazione sono uguali e tutti gli associati, tramite il loro legale rappresentante, hanno pari diritto di voto. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 7 – Recesso e perdita della qualità di associato
Il diritto di recesso dall’associazione è libero ed ha effetto dalla data della sua comunicazione scritta indirizzata al consiglio direttivo. La qualità di associato, inoltre, si perde per:
a) Salvo i casi di forza maggiore, per mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza ove l’associato moroso, invitato al pagamento, non abbia provveduto entro 15 giorni dalla ricezione del sollecito;
b) Per esclusione decisa dal consiglio direttivo in caso di violazione dei doveri associativi previsti dallo statuto, dai regolamenti e dalle decisioni degli organi associativi legittimamente approvate, nonché in conseguenza di azioni ritenute disonorevoli in relazione ai fini dell’associazione.
L’associato, cui la contestazione va comunicata con mezzi che ne assicurino la ricezione, potrà nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione presentare richiesta di audizione personale nonché produrre scritti difensivi.
Art. 8 – Associati onorari
Il consiglio direttivo può nominare quali associati onorari persone fisiche e/o giuridiche che si siano particolarmente distinte nell’ambito delle attività ricomprese negli scopi del Vespa Club d’Italia.
Il consiglio direttivo, può deliberare l’erogazione di contributi in relazione ad attività svolte dagli associati onorari nell’interesse del Vespa Club d’Italia.
Gli associati onorari non hanno diritto di voto, non possono ricoprire alcuna carica associativa e sono esonerati dal versamento della quota associativa.
Art. 9 – Comitati
I comitati possono essere istituiti in ogni momento dal consiglio direttivo, al fine di ottemperare le necessità sopraggiunte e/o per la risoluzione di problematiche particolari. I comitati non hanno funzione deliberativa, ma solo consultiva.
Art. 10 – Presidente onorario
Il consiglio direttivo del Vespa Club d’Italia può nominare un presidente onorario tra le persone che rivestono o hanno rivestito un ruolo di particolare rilevanza nel movimento vespistico. Non ha diritto al voto ed è esonerato dal versamento della quota associativa.
Art. 11 – Tesserati
Gli associati dei singoli club vespistici associati al Vespa Club d’Italia che en fanno richiesta al proprio club, acquisiscono la qualifica di tesserato del Vespa Club d’Italia. Il tesserato in quanto espressione del club locale di appartenenza ha diritto all’elettorato passivo per la carica di consigliere e/o revisore dei conti.
Art. 12 – Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
a) L’assemblea degli associati
b) Il consiglio direttivo
c) Il presidente dell’associazione
d) Il vice-presidente
e) Il segretario
f) Il tesoriere
l) Il collegio dei revisori
L’elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione degli associati all’elettorato attivo e passivo.
Tutte le funzioni relative a cariche elettive sono svolte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate. Le cariche elettive non sono fra loro cumulabili.
Art. 13 – Assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione.
Essa può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria. Tutti gli associati in regola con gli obblighi imposti dall’associazione ed in particolare con il versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare con voce e voto. Ogni associato ha diritto ad un voto e puà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta; la delega può essere conferita solo ad altro associato. E’ ammessa solo una delega per associato. Non è ammesso il voto per corrispondenza
Art. 14 – Funzioni dell’assemblea
L’assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, nonché dei rendiconti consuntivo e preventivo.
L’assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati.
Essa inoltre:
– Approva nei limiti dello statuto gli indirizzi generali delle attività dell’associazione
– Elegge i membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti
– Delibera sulle responsabilità dei membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti
L’assemblea straordinaria delibera su:
– le modifiche dello statuto
– lo scioglimento dell’associazione
– tutte le materie dovute per legge alla sessione straordinaria
La convocazione, sia per l’assemblea ordinaria che straordinaria, deve pervenire agli associati con mezzi che ne garantiscano la ricezione almeno 30 giorni prima della data dell’assemblea stessa e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di seconda convocazione, nonché gli argomenti all’ordine del giorno. La documentazione degli argomenti da trattare dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell’associazione o, comunque, con altro strumento idoneo a garantirne la conoscibilità. L’adunata in seconda convocazione, ove fissata nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione, deve tenersi almeno un’ora dopo l’orario stabilito per la prima.
Art. 15 – Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è costituita qualora siano presenti, o rappresentati mediante delega, la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è costituita qualunque sia il numero dei presenti, o rappresentati mediante delega, aventi diritto al voto. Le votazioni si effettuano o per alzata di mano o per appello nominale o per voto segreto. Le delibere che abbiano ad oggetto le persone sono assunte a scrutinio segreto.
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti in proprio o su delega su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Per le modifiche dello statuto occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 60% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’assemblea in sessione ordinaria e/o straordinaria è presieduta dal legale rappresentante di un club associato, proposto dal consiglio direttivo e nominato dall’assemblea stessa. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario per la durata della riunione, verifica il quorum costitutivo, il diritto d’intervento e quello di voto. Delle riunioni dell’assemblea è redatto un verbale sottoscritto da chi la presiede e dal segretario.
Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza degli associati, ancorché non intervenuti, con mezzi idonei a garantirne la conoscibilità.
Art. 16 – Consiglio direttivo
L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da dieci consiglieri eletti dall’assemblea ordinaria tra i tesserati appartenenti ai club associati al Vespa Club d’Italia.
Ai fini delle elezioni ogni club associato può segnalare UNO o più candidati tra i propri associati candidati al Vespa Club d’Italia.
Il consiglio rimane in carica 4 anni e comunque sino alle nuove nomine da effettuarsi nella prima assemblea successiva alla scadenza del quadriennio. La carica di consigliere è rinnovabile.
I consiglieri decadono dalla carica per:
a) dimissione
b) esclusione
Ale consigliere dimissionario o escluso subentra il primo dei non eletti nell’ordine risultante dalla graduatoria formata al momento delle elezioni.
Art. 17 – Funzioni del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo:
– Elegge, al suo interno, il presidente dell’associazione, il vice-presidente, il segretario ed il tesoriere.
– Gestisce l’ordinaria e straordinaria amministrazione.
– Delibera sulle mansioni e sui mandati di ogni consigliere.
– Esercita il potere disciplinare nei confronti degli associati nonché nei confronti di tutti colori che rivestono cariche all’interno dell’associazione.
– Può istituire comitati, con funzione consultiva, su tematiche connesse allo scopo ed all’attività dell’associazione.
– Redige e modifica il regolamento generale.
– Redige annualmente la relazione sull’attività dell’associazione, il bilancio ed i rendiconti consuntivo e preventivo.
– Propone le modifiche allo statuto da sottoporre all’assemblea.
– Esercita altresì le altre funzioni che per statuto o per legge non siano riservate all’assemblea.
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente dell’associazione ogni qualvolta questo lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta con mezzi che nè assicurino la ricezione almeno otto giorni prima dell’adunanza e deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
La documentazione degli argomenti da trattare dovrà essere messa a disposizione presso la sede dell’associazione o, comunque, con altro strumento idoneo che ne assicuri la conoscibilità.
Alle riunioni del consiglio direttivo possono partecipare, senza voto deliberativo, i revisori dei conti.
Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora partecipino almeno la metà dei suoi membri. Esso è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora partecipino tutti i suoi componenti.
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o in mancanza di entrambi, dal più anziano dei consiglieri presenti.
Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.
In seno al consiglio non è ammessa delega.
Art. 18 – Presidente
Il presidente dell’associazione ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio. Vigila e cura affinché siano attuate le deliberazioni del consiglio direttivo e dell’assemblea. In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno essere tuttavia sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.
La carica dura 4 anni ed è rinnovabile consecutivamente solo una volta.
Art. 19 – Vice Presidente
Al vice-presidente sono attribuite le medesime funzioni del presidente, quando questi è assente o impedito.
La firma del vice-presidente fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del presidente.
Art. 20 – Segretario
Il segretario ha la funzione di collaborare direttamente col presidente e/o con il vice presidente nella gestione amministrativa e organizzativa dell’associazione.
Art. 21 – Tesoriere
Il tesoriere sono attribuite le funzioni di raccolta della documentazione contabile, il controllo delle entrate e l’esecuzione materiale dei pagamenti, questi ultimi nei limiti e con le modalità stabiliti con delibera del consiglio direttivo.
Art. 22 – Revisori dei conti
Il collegio dei revisori è formato da tre membri effettivi eletto dall’assemblea dei soci fra gli associati.
Il collegio dei revisori dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il collegio elegge al proprio interno il presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei revisori decada dall’incarico, subentra il revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero collegio.
Il collegio dei revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, di esaminare il bilancio annuale e di redigere la relazione di accompagnamento. Revisori hanno la facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del consiglio direttivo.
Delle riunioni del collegio dei revisori deve redigersi processo verbale. Il revisore dei conti dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I revisori dei conti non possono essere sfiduciati e/o revocati se non per giusta causa.
Art. 23 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito da valori mobiliari ed immobiliari, materiali ed immateriali, dai crediti e dalle liquidità.
Art. 24 – Quota associativa
La quota associativa annuale comprende una quota fissa, più una quota per ogni tesseramento che i Vespa club, per i propri associati, richiedono al Vespa Club d’Italia.
Importo e termine di pagamento della quota associativa vengono annualmente determinati dal consiglio direttivo.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 25 – Bilancio e rendiconti
l’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo procederà alla formazione del bilancio e dei rendiconti preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dall’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Qualora ricorrano particolari e motivate esigenze l’approvazione potrà avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Almeno trenta giorni prima dell’assemblea il bilancio e i rendiconti corredati dalla relazione del collegio dei revisori, dovranno essere messi a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell’associazione, ovvero sul sito internet della stessa o, comunque, con altro strumento idonea ad assicurarne la conoscibilità.
Art. 26 – Divieto di distribuzione utili
E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 27 – Scioglimento dell’associazione
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 28 – Foro competente
Per qualsiasi controversia tra i club vespistici associati ed il Vespa Club d’Italia inerente l’attività dell’associazione ovvero comunque derivante o connessa all’interpretazione ed all’applicazione del presente statuto sarà competente il Foro di Roma.
Art. 29 – Norma finale
Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione ed abroga espressamente il precedente.
Per quanto ivi non espressamente contemplato, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.
“Mi sono sempre chiesto perché la gente faccia tanta fatica a volersi bene. Ho anche compreso che tutto dipendeva da mancanza di socievolezza. Per noi vespisti è bastata una lamiera sagomata, due ruote e un motore per mettere assieme migliaia e migliaia di uomini e donne di tutti i ceti e permettere loro di creare una grande famiglia che, a Viareggio, abbiamo chiamato Vespa Club d’Italia. Da allora la scintilla è diventata fiamma ed oggi i vespisti possono trasferirsi da un angolo all’altro del nostro Paese, da Trieste a Palermo, e sono sicuri di trovare ovunque assistenza e soprattutto amici. I nostri raduni non si sono rivelati soltanto dimostrazioni propagandistiche e spettacolari; soprattutto hanno servito a cementare una fraternità fra gente che qualche giorno prima non si conosceva neppure. Questa è soprattutto, a mio giudizio, la ragione di vita del Vespa Club d’Italia”.
Manlio Riva, 1952